Statuto - Misericordia di Montale

Misericordia di Montale
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Articolo 1 , Denominazione e norme di riferimento
E’ costituita in località Montale ai sensi della L.266/1991 l’organizzazione di volontariato denominata "Misericordia di Montale" Detta organizzazione sarà indicata più avanti anche con la locuzione di "Confraternita" o di "Associazione".
Essa è disciplinata dalle norme previste dal capo II°, titolo II°, Libro I° del Codice Civile, dal DPR.361/2000, dalla Legge 266/91 e  dalle Leggi Regionali che disciplinano il volontariato.
Sotto il profilo ecclesiale  la Confraternita si configura quale associazione privata di fedeli laici in seno alla chiesa cattolica ai sensi dei canoni 231 e seguenti e 298 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 2 , Sede
L’ organizzazione di volontariato ha sede legale nel comune di Montale (PT) in via Martin Luther King, 13.

Articolo 3 , Caratteri distintivi dell’associazione
Lo stemma della Confraternita è analogo a tutte le Confraternite di Misericordia e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
La Misericordia di Montale riconosce come proprio stemma anche quello rappresentato da due triangoli sovrapposti riportanti i colori della misericordia, il primo con l’esterno a  fondo di  giallo con scritto nella parte inferiore misericordia di Montale , il secondo colore ciano rappresentante  "il manto della Madonna" con inserito l’emblema della croce latina di colore azzurro e con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" (Fraternita Misericordia ) di tonalità azzurra .

La divisa storica dei confratelli è una veste lunga di tela nera, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio nero dal quale pende un rosario con unica medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro.
E’ consuetudine di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per il servizio di pronto soccorso e di assistenza sarà adottata una diversa divisa in linea con l’immagine coordinata e suggerita dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Nel rispetto dell’identità dell’associazione ed ai fini dell’ omogeneità  dell’ immagine  è consentito utilizzare, sulle carte intestate, sui documenti contabili,  atti amministrativi ecc, stilemi e personalizzazioni dello stemma tradizionale, purché rispondente all’immagine coordinata indicata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, e dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia.
Lo "stemma" e la "indicazione"  da applicare sui mezzi di trasporto  e  di soccorso è quello uguale ad ogni Confraternita di Misericordia operante sul territorio.

Articolo 4 , Principio di democrazia e di gratuità
L’associazione, Persona Giuridica Privata, ha struttura ed organizzazione democratiche, non ha fine di lucro e persegue il fine della solidarietà civile.  
Essa opera in maniera specifica per mezzo del volontario attivo degli associati detti anche "Confratelli".
Le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite sono le prestazioni fornite dagli associati.
Il ricorso a prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi è ammesso esclusivamente nei limiti necessari alla Confraternita per il suo regolare funzio-namento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da loro svolta in favore della Confraternita, dei suoi associati e dei soggetti destinatari delle opere di carità e di religione.
La Confraternita opera prevalentemente nel territorio della regione Toscana ed in particolare nel Comune di Montale , in accordo alle linee di indirizzo generale della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia.
In relazione al carattere cristiano che contraddistingue la sua  vita associativa, la Confraternita mantiene  rapporti con il Vescovo della Diocesi e con le altre Autorità Ecclesiastiche alla quale spetta la vigilanza a norma del canone 305 di diritto canonico, anche attraverso un proprio assistente religioso denominato "Correttore".

Articolo 5 , Scopo
Essa fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.                                                                                          
Scopo della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia corporali e spirituali per la cura e la promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana.
Gli associati che fanno parte della Confraternita costituiscono una comunità spirituale ed operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa anche da parte della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo 6 , Settori di attività
La Confraternita promuove ed esercita tutte quelle opere  di accoglienza e cura dei malati e degli anziani, di soccorso e d’intervento nelle pubbliche calamità sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
In particolare la Confraternita è volta a realizzare:

A- L’elevazione morale e  spirituale degli associati e della cittadinanza in genere  mediante l’esercizio di pratiche di pietà e di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto, affinché venga favorito un rapporto più  intimo fra fede e vita;
B- Il soccorso, l’assistenza ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei diversamente abili;
C- Il suffragio religioso dei Confratelli defunti;
D- L’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere, sia nei luoghi di     cura e ricovero che a domicilio  ed anche realizzando idonee strutture  di accoglienza , di diagnosi, di cura e di prevenzione;
E- La raccolta, la conservazione e la donazione del sangue, delle cellule e di      altri organi e componenti del corpo umano;
F- La promozione ed il sostegno di atti di disposizione testamentaria di consenso    al prelievo "post-mortem" di organi o componenti del corpo umano sia  a scopo  di trapianto che per fini medico-sanitari in genere;
G- La promozione di iniziative formative, culturali, ricreative e sportive a tutela e per la formazione educativa dei giovani;

L’associazione, all’esclusivo scopo di autofinanziamento e senza finalità di lucro, può esercitare le attività economiche marginali in conformità a quanto stabiliti dalla legge quadro sul volontariato.
La Confraternita promuove inoltre la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale dei donatori di sangue Fratres delle Misericordie d’Italia.
I relativi rapporti sono disciplinati da apposito protocollo.

Articolo 7 , Affiliazione ed adesione ad altre associazioni
La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratorio del movimento. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo 8 , Rapporti convenzionali
Per il miglior perseguimento dei propri fini statutari di natura assistenziale e sanitaria,  la Confraternita intrattiene rapporti anche convenzionali con lo Stato, con le Regioni  e con le altre strutture pubbliche e private.

Articolo 9 , Natura Giuridica
La forma giuridica prescelta dalla Confraternita è quella di associazione riconosciuta.

Articolo 10 , Durata
La durata della Confraternita è illimitata.
L’Associazione si estingue nei casi previsti dall’articolo 27 del codice civile e nei  casi previsti nel presente statuto.

Articolo 11 , Patrimonio
Il Patrimonio della Confraternita è costituito da beni mobili e immobili, titoli e denaro,  in proprietà o in altro diritto reale ad essa pervenuti a qualsiasi titolo,  ivi compresi atti di donazione e lasciti testamentari.
L’organizzazione di volontariato può ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, da farsi  con beneficio di inventario.  

Articolo 12 , Risorse economiche
La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali:
-dalle quote associative;
-dai contributi volontari, lasciti e donazioni, sia in denaro che in natura, da chiunque effettuati;
-da eventuali riserve costituite con le eccedenze del Rendiconto;
-da contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno delle attività o progetti;
-da contributi e rimborsi dello Stato, di enti pubblici o d’istituzioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità associative esercitate in conformità ai fini istituzionali;  
-da altre entrate fra cui eventuali attività commerciali marginali da esercitarsi in via accessoria e non prevalente rispetto alle attività istituzionali.
I fondi sono depositati presso gl’istituti di credito bancari o postali stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente  o di altro delegato dal Consiglio Direttivo, secondo la delega specifica. È fatto obbligo agli organi associativi di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio. E’ fatto espresso divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve  o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 13 , Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dell’anno stesso.
Con riferimento a ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere  un rendiconto composto da stato patrimoniale e conto economico da presentare all’Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Dal rendiconto  debbono inoltre risultare, con descrizione analitica, anche i beni, i contributi, le donazioni ed i lasciti ricevuti.
Il rendiconto deve essere depositato nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ fatto sempre divieto di qualsiasi distribuzione patrimoniale dell’avanzo di gestione, riserve o  fondi in qualsiasi modo denominati, anche in modo indiretto, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

Articolo 14 , Adesione
Possono far parte della Confraternita, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto, condividono l’identità specifica e le finalità della associazione e che intendono contribuire alla concreta realizzazione delle stesse.
La richiesta di adesione deve essere presentata al Presidente dell’associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, possesso o meno della cittadinanza italiana, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
La domanda di iscrizione ad associato deve essere munita oltre che della propria firma anche di quella di presentazione di due confratelli. Le domande di iscrizione presentate dai minorenni devono essere corredate anche della firma di entrambi i genitori.
La domanda deve contenere la dichiarazione dell’aspirante confratello di riconoscersi nello statuto e nelle identità e finalità della Confraternita e di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  di essere di incensurata condotta e di specchiata moralità;
-  di non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica o aventi finalità in contrasto a quelle della Confraternita;
-  di non svolgere attività incompatibili con i fini della Confraternita.

Articolo 15 , Gli associati
Tutti gli associati sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello"  ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, i confratelli riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.
La nomina a confratello è spiritualmente sancita con il rito della "vestizione" e la consegna simbolica della veste, che è immagine di sacrificio, di preghiera e di anonimato.

Articolo 16 , Opere degli associati
E’ dovere dei Confratelli prestare, per quanto possibile e secondo le proprie capacità e professionalità, il loro apporto volontario.
Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.
E’ fatto espresso divieto ai Confratelli  accettare qualsiasi forma di compenso.
Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto ed il  ringraziamento espresso con il tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".  Potranno essere concesse ai Confratelli  distinzioni aventi puro carattere morale.
Lo status  di associato ha carattere permanente e non temporaneo e può venir meno soltanto nei casi previsti dal presente statuto all’art. 18.
Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dalla stessa.
E’ sancita l’uniformità del rapporto associativo fra tutti i Confratelli.
Tutti gli associati hanno diritto di voto in assemblea. Gli associati danno all’associazione il loro sostegno personale e spontaneo, a titolo gratuito, non possono intrattenere con l’associazione alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né ottenere alcun compenso né in denaro né in natura per l’opera prestata, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione se adeguatamente documentate.
Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annua nella misura deliberata dall’assemblea.

Gli associati alla Confraternita devono inoltre:
A) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
B) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella loro vita privata;
C) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
D) tenere nei confronti dei Confratelli  un comportamento corretto e verso coloro che sono preposti alle cariche sociali anche un  atteggiamento di massima collaborazione;
E) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
F) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Coordinamento Provinciale delle Misericordie.

Articolo 17 , Quota associativa annua
Tutti i Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annua.
La quota associativa a carico degli associati è proposta dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall’Assemblea.
Essa è annuale, non  frazionabile, ne’ trasferibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di Confratello.

Articolo 18 , Perdita della qualità di Associato
Gli Associati cessano di appartenere alla Confraternita per decesso, per recesso, decadenza e per esclusione.

Articolo 19 , Recesso
Il recesso può essere esercitato in ogni momento mediante comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo ed ha effetto da giorno  successivo della presa d’atto del consiglio o  con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo 20 , Decadenza ed esclusione
La qualità di associato si perde  per "decadenza" ove venga a mancare anche uno solo dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui al presente statuto.  
Si perde altresì per mancato pagamento da parte dell’associato per due anni consecutivi della quota sociale nonostante sollecito scritto e accertata capacità dell’associato di assolvere al pagamento.
La qualifica di associato si perde per "esclusione" nei casi gravi che rendono incompatibile, per qualunque ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.
Fra questi:
inosservanza grave delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’associazione;
danni morali e materiali arrecati all’associazione;
violazione dei doveri associativi fondamentali;
ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale sia materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono presi motivatamente dall’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni al Consiglio Direttivo se il consiglio direttivo respinge le deduzioni dell’escluso il medesimo può ripresentare nuova domanda non prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione.
Contro i provvedimenti di decadenza o di esclusione l’associato ha diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nei modi e  nei termini di legge ai sensi dell’articolo 24 del codice civile.

Articolo 21 , Organi della Confraternita
Sono organi della Confraternita:
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente ed il Vice Presidente;
Il Collegio dei Sindaci Revisori.  
Il Correttore.

Articolo 22 , L’ Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta l' anno e cioè entro centoventi (120)  giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nei casi seguenti:
a) disposizione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo stesso ne    ravvisi l’opportunità e l’urgenza;
b) richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate    ragioni;
c)  richiesta, ai sensi  dell’articolo 20  comma 2  del codice civile,  di almeno un decimo degli associati;
L’avviso di convocazione  dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria  deve contenere la data, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno della stessa.
La convocazione è fatta mediante avviso inoltrato agli associati a mezzo di lettera raccomandata anche a mano, o mediante posta elettronica ove l’associato abbia dichiarato la disponibilità del predetto mezzo e abbia consegnato l’indirizzo a cui ricevere le comunicazioni ovvero tramite affissione di pubblici avvisi nel Comune della sede della Confraternita e contestuale annuncio su almeno un quotidiano. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni  prima della data fissata per l’adunanza.
La data per la seconda convocazione dell’assemblea deve essere fissata ad almeno otto giorni successivi alla prima convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega ad altro associato,  ed in seconda convocazione quando il numero degli associati presenti in proprio o per delega è pari  almeno al doppio del numero dei consiglieri in carica.
L’Assemblea  ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Nel caso di assenza o impedimento di entrambi l’Assemblea elegge, tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza dei voti dei presenti anche per delega.
L’Assemblea elegge un Segretario per la redazione del verbale.
Il Presidente ha il compito di accertare la regolarità della convocazione, della costituzione dell’assemblea e la validità delle deleghe.                    
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione avvengono per  alzata di mano salvo  diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti, mentre quelle riguardanti le elezioni alle "cariche" avvengono a scrutinio segreto. Le deliberazioni assembleari sono sempre adottate a maggioranza dei voti espressi salvo quanto previsto dall’art. 21 comma secondo e terzo del codice civile.
Ogni elettore ha diritto ad un voto, nonché il diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 23 , Funzioni
L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) approva le linee generali programmatiche dell’associazione;
b) approva i progetti-obiettivo in attuazione delle linee generali programmatiche;
c) verifica lo stato di attuazione delle linee generali programmatiche  e  dei  progetti- obiettivo;
d)  elegge il  Consiglio Direttivo;
e)  elegge   il Collegio dei Sindaci Revisori;
g) delibera sull’approvazione del Rendiconto e sull’ammontare della quota associativa annua;
h) delibera sulle modifiche  dello Statuto;
i) delibera sullo scioglimento  e sulla devoluzione dell’Associazione;
l) delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 , Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari non inferiore a nove membri. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo solo gli associati.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, elegge fra i suoi membri  il Presidente,  ed  il Vice Presidente, dell’Associazione,  Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a voto segreto, allo scadere di ogni triennio ed è rieleggibile.
Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre essere iscritti alla Confraternita ed essere maggiorenni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Nel caso di assenza o impedimento di entrambi la Presidenza della riunione spetta al Consigliere più anziano di età.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Correttore ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo  si riunisce,  su convocazione del Presidente, almeno due volte  all’anno,  ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità,  previo avviso
scritto, contenente il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti  all’ordine del giorno  che dovrà essere inoltrato ai consiglieri per raccomandata anche a mano, per email o per fax con obbligo di conservazione della ricevuta di avvenuta ricezione, almeno  otto   giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Il Consiglio  Direttivo  si riunisce anche quando ne facciano richiesta scritta e motivata  almeno un terzo dei suoi componenti, o il Presidente del Collegio Sindacale.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i consiglieri anche se non sono state espletate le formalità di convocazione preventiva. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, se istituito il Collegio Sindacale,  con la presenza di almeno un rappresentante dello stesso.
Il Consiglio Direttivo così costituito delibera a maggioranza assoluta dei voti palesemente espressi salvo i provvedimenti la cui validità sia subordinata al voto favorevole di un quorum speciale.

Articolo 25 , Funzioni
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo  di amministrazione e gestione della Confraternita.
Esso svolge tutte le funzioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che la legge o il presente statuto non attribuiscono espressamente ad altri Organi.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quanto già specificato in altri articoli del presente statuto e dalla legge, sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) l’elaborazione di ogni atto preparatorio all’Assemblea;
2) l’attuazione delle delibere adottate dall’Assemblea Generale;
3) la redazione di regolamenti  da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
4) l’ammissione degli associati;
5) la nomina dei responsabili dei servizi;
6) la designazione di consulenti da utilizzare per le attività della Confraternita;
7) la convocazione annuale e periodica dei responsabili dei servizi per incontri di verifica, di aggiornamento e di formazione;
8) la cura dei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private con le quali la Confraternita mantiene rapporti convenzionali, nonché con le Associazioni ecclesiali;
9) la formazione del regolamento organico che tratta dei diritti, dei doveri e delle mansioni del personale dipendente;
10) la deliberazione, a norma di legge, sull'accettazione di eredità con beneficio d' inventario nonché sull’accettazione di donazioni e di legati, richiedendone se prescritta, l’autorizzazione ai competenti Organi ed Enti;
11) la proposizione, congiuntamente al Correttore, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, del nominativo di quegli iscritti meritevoli di conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
12) l’individuazione,  di volta in volta, delle opere di carità da porsi in atto tenendo conto delle disponibilità e possibilità finanziarie ed economiche della Confraternita;
I Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è adottata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta di voti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza purchè permangano almeno sette consiglieri di nomina assembleare. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Se venendo a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli di nomina assembleare risultano in  numero inferiore a sette, il consiglio si considera decaduto e dovrà senza indugio provvedere alla convocazione dell’ Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Articolo 26 , Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Il Presidente dirige e sorveglia le attività della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli rappresenta la Confraternita nei rapporti con l’Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, con il Coordinamento provinciale delle Misericordie  e con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Uguale durata di carica e possibilità di nuova nomina spettano anche al Vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente e dal  Segretario.
Il Presidente può in caso di urgenza prendere ogni provvedimento, compresi quelli cautelativi e conservativi, salvo sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Le eventuali dimissioni del Presidente devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, al Vice Presidente ed al Collegio Sindacale se istituito.
Le funzioni di Presidente, in caso di sue dimissioni o di revoca, sono esercitate dal Vice Presidente fino alla data di insediamento del nuovo Presidente.
Entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla revoca, oppure in caso di grave malattia, di morte o di altro impedimento  non temporaneo, il Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente provvederà ad eleggere il nuovo Presidente.
Non si provvederà alla nuova elezione del Presidente, se le circostanze di cui al comma precedente, si verificano nell’ultimo semestre del mandato ed in tal caso le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, anche legalmente, in sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano,

Articolo 27 , Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori se eletto dall’Assemblea degli associati è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall’Assemblea tra i non soci e scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori dei conti.
I Revisori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il collegio elegge al suo interno il Presidente che dovrà possedere i requisiti di legge per l’esercizio della carica.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
Il Collegio è organo di controllo dell’attività amministrativa della Confraternita.
Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed accede a tutti gli atti predisposti dagli Organi associativi.
In particolare svolge i compiti seguenti:
A) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituzione, vigilando  che le varie  operazioni siano compiute nel rispetto della legge e dello statuto;
B)  controlla la regolare tenuta delle scritture contabili e dei documenti;
C) verifica i conti con periodicità almeno trimestrale redigendo il relativo verbale;
D)  verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio  Direttivo e dei suoi     membri;
E) verifica periodicamente la cassa;
F) verifica il Rendiconto prima della presentazione all’Assemblea redigendo apposita Relazione da depositare presso la sede dell’Associazione e da sottoporre all’assemblea negli stessi termini e congiuntamente al Rendiconto;
I verbali del Collegio Sindacale sono trascritti sull’apposito libro sociale.

Articolo 28 , Il  Correttore
Il "Correttore"  è l’assistente spirituale della Confraternita.
Il Parroco che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede la Confraternita, è correttore di diritto della medesima; tuttavia nel caso d' indisponibilità della parrocchia, di rinunzia del parroco o su proposta motivata della Confraternita, il "correttore" sarà designato in pieno accordo con l’autorità ecclesiastica diocesana.  
Egli rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.
Vigila sull’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e sulla preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche mediante corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Misericordia di Pistoia ed anche con quello della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Tutte le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno avere il parere consultivo del "Correttore".
Il Correttore partecipa alle riunioni di Consiglio ed all'Assemblea ma senza diritto di voto tuttavia con diritto di parola.  
Egli partecipa anche alle eventuali riunioni indette dal Collegio nazionale dei "Correttori",  organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Egli cura la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose e propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i confratelli.

Articolo 29 , Gratuità delle cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere una condotta morale e civile irreprensibile di esempio anche per gli altri associati e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 30 , Responsabilità dell’organizzazione
La Confraternita, quale Associazione privata giuridica riconosciuta, risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie di tutti i danni provocati a terzi ed in particolare per inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Articolo 31 , commissione Elettorale
La Commissione Elettorale è nominata dallo stesso organo che fissa la data delle elezioni alla scadenza di ogni triennio.
Essa è composta da almeno tre membri  non candidati e che non facciano parte del  consiglio da rinnovare ne facciano parte  dei sindaci revisori.
Al proprio interno i tre membri eleggono il Presidente ed il segretario al quale è demandato il compito di redigere i verbali delle votazioni.  
Compiti della Commissione Elettorale sono:
A)  provvedere alla stampa delle schede in colore diversificato per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori se previsto;
B) provvedere alla convalida delle schede per le votazioni: ciascuna scheda deve  contenere la firma di almeno due membri dell’ufficio elettorale.
C)  curare la custodia delle stesse, nonché degli elenchi degli ammessi al voto.
D)  predisporre le urne;
E)  provvedere alla predisposizione della cabina elettorale;
F) convocare la prima riunione di Consiglio Direttivo dei neo eletti, entro quindici   giorni dal verbale contenente l’esito delle elezioni.
G)  accertare che gli ammessi al voto siano in possesso dei requisiti richiesti  dallo statuto.

Articolo 32 , Normativa regolamentare
Le votazioni avvengono su liste presentate alla commissione elettorale entro le ore dodici del decimo giorno non festivo, precedente quello delle elezioni.
Ogni lista deve contenere i dati anagrafici e la professione dei candidati e dei presentatori. Le  liste dovranno essere firmate, dai presentatori e dai candidati per accettazione, davanti ad un membro della commissione elettorale.
Ciascun candidato che dovrà aver compiuto la maggiore età ed essere iscritto alla Confraternita, non potrà figurare in più di una lista.
I presentatori potranno sottoscrivere anche più liste purché relative a organi diversi.
Non verranno poste in votazione liste non regolari o che contengono un numero di candidati inferiore a quello previsto ovvero proposte da meno di venti presentatori.
Tutte le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Non sono ammesse deleghe per l’espressione del voto.
Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno due membri dell’Ufficio elettorale.
Il seggio rimarrà aperto nell’orario stabilito dal regolamento.
Al termine dell’orario di apertura del seggio potranno votare solo coloro che si trovano all’interno dello stesso.
Al termine delle operazioni di voto, si procederà all’immediato spoglio delle schede ed alla affissione dei risultati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento
al regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 33 , Modifiche statutarie
Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, anche da un numero di associati non inferiore ad un decimo mediante motivata mozione scritta.  La proposta di modifica è esaminata dal Consiglio Direttivo e trasmessa  alla Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia ed alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per i loro pareri. Dopo aver acquisito i suddetti pareri non vincolanti il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati. Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità dei voti gli articoli 3, 4, 5 e 6 che definiscono l’irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. Le delibere concernenti le altre modifiche statutarie vengono assunte sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno   tre quarti degli associati  e con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti.


Articolo 34 , Eventi di funzionamento patologico dell’Assemblea
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibili il normale funzionamento della confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia stata deserta e non possano operare gli organi anche con poteri sostitutivi , il  Presidente segnala al Consiglio l'esistenza di tale situazione straordinaria ai fini della normalizzazione della vita sociale, della funzionalità dei servizi. Il Consiglio, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati, per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa priva di esiti,  il Consiglio Direttivo provvede alla denuncia della situazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 35 , Scioglimento
La Confraternita, salvo quanto previsto all’art. 27 del codice civile non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli  tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
Per la delibera di scioglimento occorre deliberare con la maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del C.C. cioè il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 36 , Devoluzione dei beni
In caso di estinzione dell’Associazione, l’Assemblea ai sensi dell’art 31 del cod. civ. con le stesse maggioranze previste per decidere dello scioglimento dovrà decidere sulla devoluzione del residuo patrimonio esistente a favore di Organizzazioni di volontariato che operano in analoghi settori ma preferibilmente, ove non in conflitto con la legge tempo per tempo vigente, alla Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, o in sua mancanza e nell’ordine, al Coordinamento Provinciale delle Misericordie ovvero alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Ove l’Assemblea non abbia deliberato in tema di devoluzione dei beni, vi provvede a norma dell’articolo 31 codice civile l’Autorità competente.

Articolo 37 , Autorizzazione del Presidente
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Presidente della Misericordia di Montale è autorizzato  ad apportare il presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita della Misericordia.

Articolo 38 , Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente statuto né previsto dal Regolamento Generale, dai regolamenti interni e dalle altre disposizioni ed atti adottati dagli Organi competenti decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico nell’osservanza delle norme del codice civile
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